IL SINDACO
Premesso che nel territorio comunale vi sono pubblici esercizi e locali di intrattenimento, nonché diversi stabilimenti balneari e chioschi che richiamano un rilevante concentramento di avventori, soprattutto in occasione di intrattenimenti e spettacoli programmati; Preso atto della necessità di una nuova disciplina delle attività di tali esercizi che sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana; Ritenuto che, occorre, da un lato consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo: Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute lo scorso anno, di cittadini che abitano nelle vicinanze dei menzionati locali pubblici, che reclamano, l’intollerabilità del livello di inquinamento acustico e il disturbo della quiete e del riposo; Valutata l’esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, tenute comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell’utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale; Visto il T.U.L.P.S. Visto il D.lgs. 267/2000
ORDINA
Ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante, di rispettare le seguenti prescrizioni:
A decorrere dal 25 settembre e sino al 13 ottobre 2024, le manifestazioni e gli spettacoli musicali nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento, svago e stabilimenti balneari, è consentita attività di intrattenimento, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge nel rispetto dei seguenti orari:
Sabato 28 settembre 5 e 12 ottobre sino alle ore 01:00
Rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione previsti
Rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche
L’attività di controllo, viene demandata all’A.R.P.A e alle forze di Polizia in genere nelle rispettive competenze.
Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili.
Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l’anticipazione della chiusura dell’esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di interesse pubblico e di salvaguardia dell’inquinamento acustico, accertato dagli organi tecnici competenti o da organi di polizia in caso di tutela della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l’attività dell’esercizio. Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.
La presente viene resa nota al pubblico mediante l’affissione all’albo On-Line e sul sito Istituzionale del comune.
Manda all’ufficio segreteria per la trasmissione della presente ordinanza
Comando Polizia Locale di Torrenova
Commissariato P.S. di Sant’Agata Militello
Stazione Carabinieri di Sant’Agata Militello
IL SINDACO
Dott. Salvatore Castrovinci