Testo completo della notizia
IL SINDACO
Premesso che nel territorio comunale vi sono pubblici esercizi e locali di intrattenimento, nonché diversi stabilimenti balneari e chioschi che richiamano un rilevante concentramento di avventori, soprattutto in occasione di intrattenimenti e spettacoli programmati; Preso atto della necessità di una nuova disciplina delle attività di tali esercizi che sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana; Ritenuto che, occorre, da un lato consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo: Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute lo scorso anno, di cittadini che abitano nelle vicinanze dei menzionati locali pubblici, che reclamano, l’intollerabilità del livello di inquinamento acustico e il disturbo della quiete e del riposo; Valutata l’esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, tenute comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell’utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale; Visto il T.U.L.P.S. Visto il D.lgs. 267/2000
ORDINA
Ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante, di rispettare le seguenti prescrizioni:
- A decorrere dal 25 settembre e sino al 13 ottobre 2024, le manifestazioni e gli spettacoli musicali nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento, svago e stabilimenti balneari, è consentita attività di intrattenimento, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge nel rispetto dei seguenti orari:
- Sabato 28 settembre 5 e 12 ottobre sino alle ore 01:00
- Rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione previsti
- Rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche
L’attività di controllo, viene demandata all’A.R.P.A e alle forze di Polizia in genere nelle rispettive competenze.
Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili.
Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l’anticipazione della chiusura dell’esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di interesse pubblico e di salvaguardia dell’inquinamento acustico, accertato dagli organi tecnici competenti o da organi di polizia in caso di tutela della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l’attività dell’esercizio. Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.
La presente viene resa nota al pubblico mediante l’affissione all’albo On-Line e sul sito Istituzionale del comune.
Manda all’ufficio segreteria per la trasmissione della presente ordinanza
- Comando Polizia Locale di Torrenova
- Commissariato P.S. di Sant’Agata Militello
- Stazione Carabinieri di Sant’Agata Militello
IL SINDACO
Dott. Salvatore Castrovinci