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IL SINDACO
Rilevato che in occasione della sfilata dei carri allegorici di Domenica 15 e Martedì 17 febbraio 2026, ci sarà
un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente
abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, nella villa e nelle aree verdi determinando serio pericolo per
l'incolumità pubblica;
Considerato che l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote spesso ridotte in frantumi oltre che nelle
ville e aree pubbliche e sulla sede stradale costituiscono situazioni di degrado e disturbo della quiete
pubblica e dell'ordinata vivibilità;
Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento in occasione della sfilata dei carri
allegorici, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituisce
pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio
pubblico e privato;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito
dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando la vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di
bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine anche dispensate da distributori automatici ed il
consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e/o lattine;
Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della
sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e
di comportamenti scorretti e antisociali;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L. vo n. 267 del 2000;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 sull'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno con la circolare n. 73852 del 19 giugno 2017
Vista la circolare del capo della Polizia n. 555/op/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L. vo 18 agosto2000 n. 267 e s.m.i.
Per i motivi sopra descritti:
L'adozione dei seguenti provvedimenti:
ORDINA
Nel territorio comunale e fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie e/o contenitori di vetro e
lattine per il consumo di bevande all'interno di piazze, ville e aree pubbliche in genere
nei seguenti giorni:
Domenica 15 e Martedì 17 febbraio 2026 è fatto divieto di vendere per, sia in forma fissa che ambulante,
bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine.
Domenica 15 e Martedì 17 febbraio 2026 è fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute
in bottiglie di vetro e lattine.
Domenica 15 e Martedì 17 febbraio 2026 è fatto divieto di introdurre alimenti e bevande in contenitori di
vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, all’interno del corteo dei
carri allegorici.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del
testo unico approvato con D.L. vo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 a euro 500.