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ORDINA
Ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante, di rispettare le seguenti prescrizioni:
- A decorrere dal 27 settembre e sino al 26 ottobre 2025, le manifestazioni e gli spettacoli musicali nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento, svago e stabilimenti balneari, è consentita attività di intrattenimento, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge nel rispetto dei seguenti orari:
- Domenica - Lunedì - Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì sino alle ore 24:00
- Sabato sino alle ore 01:00 della Domenica
- Rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione previsti;
- Rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche
L’attività di controllo, viene demandata all’A.R.P.A e alle forze di Polizia in genere nelle rispettive competenze.
Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili.
Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l’anticipazione della chiusura dell’esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di interesse pubblico e di salvaguardia dell’inquinamento acustico, accertato dagli organi tecnici competenti o da organi di polizia in caso di tutela della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l’attività dell’esercizio.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.
La presente viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi.